Pesticidi e normative

Pesticidi sono definiti in base ai loro usi in quattro distinti regolamenti europei: prodotti fitosanitari, biocidi, farmaci veterinari e farmaci per uso umano. Questi regolamenti sono stati introdotti per fornire un quadro giuridico armonizzato all'interno dell'Unione Europea. Una stessa sostanza può essere regolamentata da più direttive. È il caso, ad esempio, di permetrinaQuesto prodotto non è stato approvato in Europa dal 2000 come prodotto fitosanitario, ma è autorizzato per l'uso domestico come biocida o come prodotto veterinario o medico in lozioni antipidocchi. 

PRODOTTI FITOSANITARI 

Il Regolamento europeo (CE) n. 1107/2009 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, entrata in vigore il 14 giugno 2011, succede alla Direttiva 91/414/CEE, il precedente testo di riferimento in vigore in Francia dal 1993. 

PRODOTTI BIOCIDI 

I prodottii suoi biocidi sono definiti dal Regolamento Europeo (CE) n. 528/2012 dal 22/05/2012 in merito all'immissione sul mercato dei biocidi. L'articolo 2 definisce i biocidi come: "I principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, destinati a distruggere, respingere, rendere innocui, impedire l'azione o controllare in altro modo gli organismi nocivi, mediante unachimica o biologica". 

FARMACI VETERINARI 

I medicinali veterinari sono definiti dalla Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE sul codice comunitario relativo ai medicinali veterinari. Questi ultimi sono definiti come segue al punto 2 dell'articolo 1er : 

  • qualsiasi sostanza o composizione che si sostiene abbia proprietà curative o preventive nei confronti di malattie animali; oppure
  • qualsiasi sostanza o composizione che possa essere utilizzata o somministrata agli animali per ripristinare, correggere o modificare le funzioni fisiologiche esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, o per effettuare una diagnosi medica.

FARMACI PER USO UMANO 

I medicinali per uso umano sono definiti dalla Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. Questi ultimi sono definiti al punto 2 dell'articolo 1 come segueer : 

  • qualsiasi sostanza o composizione che si sostiene abbia proprietà curative o preventive nei confronti delle malattie umane;
  • qualsiasi sostanza o composizione che possa essere utilizzata o somministrata all'uomo per ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, o per effettuare una diagnosi medica.